05/12/2019
Cancellazione della responsabilità diretta del committente, che resta comunque vittima possibile di una sanzione molto pesante. Limitazione del perimetro di applicazione della norma, che resta confinata ad opere e servizi dal valore annuo superiore ai 200 mila euro.
Un nuovo pacchetto di oneri, sempre a carico del committente, che dovrà chiedere copia delle deleghe di versamento relative alle ritenute fiscali di appaltatore e subappaltatore. Il meccanismo ipotizzato dell’emendamento prevede che tutti i committenti pubblici e privati siano tenuti a richiedere, ad appaltatori e subappaltatori copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali trattenute ai lavoratori impiegati nell’appalto che fa capo a quel committente. Il committente al massimo cinque giorni dopo la scadenza del termine per il versamento, riceverà da appaltatore e subappaltatore, copia delle deleghe di pagamento, un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nell’appalto.
Il mancato adempimento potrà trovare una sanzione nel corso dell’appalto. Il committente, infatti, dovrà sospendere i pagamenti maturati all’interno del rapporto contrattuale nel caso in cui appaltatore e subappaltatore non trasmettano le deleghe e le informazioni sui lavoratori.
Anche il committente potrà a sua volta essere sanzionato per una somma pari alla sanzione irrogata alla società appaltatrice o subappaltatrice.
Dottoressa Federica Ercole
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Torino, 10138