25/05/2020
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile pagato del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’ attivita’ industriale,commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’ attivita’ di lavoro autonomo.
Il canone spetta a patto che si abbia avuto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% del fatturato  rispetto allo stesso mese dell’anno precedente in cui viene pagato il canone.
Il credito può essere ceduto ai sensi dell’art.122 del “decreto rilancio” al locatore o ad istituti di credito o assicurativi.
Il credito può essere utilizzato in compensazione successivamente l’avvenuto pagamento del canone. Qualora non venisse utilizzato interamente, non potrà essere riportato all’esercizio successivo nè richiesto a rimborso
Dottoressa Federica Ercole
Corso Vittorio Emanuele II 172
Torino,  10138