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16/11/2020

Cancellazione della seconda rata IMU: quali soggetti ne beneficiano

Nel presupposto che gli interventi che si intendono realizzare rientrino nel Superbonus, l’AE ritiene che il contribuente “forfettario” potrĂ  esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.


L’AE conferma dunque lo sconto in fattura per i contribuenti forfettari: nel caso prospettato, il soggetto chiedeva delucidazioni in merito alla possibilitĂ  di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, pur essendo l’istante medesimo un libero professionista che aderisce al regime forfettario.
In modo particolare, il contribuente rappresentava di voler effettuare spese di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica e di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti dell’abitazione di sua proprietĂ .

Il Fisco ha risposto che, linea generale, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non puĂ² essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Ăˆ il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attivitĂ  d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfettario, poichĂ© il loro reddito (determinato forfettariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva. Tali soggetti, tuttavia, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Ai fini dell’esercizio dell’opzione, non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtĂ¹ delle modalitĂ  di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta (cfr. Circ. AE 8 agosto 2020 n. 24/E).
Quanto ai profili dell’interpello sull’applicazione del “bonus facciate”, l’elemento architettonico denominato altana veneziana (assimilabile ad un balcone che sta in aggetto alla facciata, ossia ad un elemento architettonico aggiunto chiaramente percepibile dal suolo pubblico), gli interventi effettuati sull’altana medesima, salvo il rispetto di tutti i requisiti e l’effettuazione degli adempimenti previsti, possano essere ammessi al bonus facciate (art. 1 c. 219-224 L. 160/2019).

Risp. AE 12 novembre 2020 n. 543

Dottoressa Federica Ercole
Corso Vittorio Emanuele II 172
Torino,  10138