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02/07/2020

CESSIONE CREDITO D’IMPOSTA AFFITTI

Il provvedimento n. 250734/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito come poter cedere il credito d’imposta relativo ai canoni di locazione.

 

I soggetti che hanno maturato i crediti d’imposta possono optare per la cessione, anche

parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari, per la quota non utilizzata direttamente secondo le modalità previste dalle
relative disposizioni.

 

La comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta è effettuata dal 13 luglio
2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti
stessi, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate, a pena d’inammissibilità.

La comunicazione di cui al punto 3.1, redatta secondo il modello allegato al presente
provvedimento, deve contenere, a pena d’inammissibilità:
a) il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta;
b) la tipologia del credito d’imposta ceduto e – per il credito di cui al punto 1.1, lettera
b) – il tipo di contratto a cui si riferisce;
c) l’ammontare del credito d’imposta maturato e – per il credito di cui al punto 1.1,
lettera b) – i mesi a cui si riferisce;
d) l’importo del credito d’imposta ceduto;
e) gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito
d’imposta;
f) il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito
ceduto a ciascuno di essi;
g) la data in cui è avvenuta la cessione del credito

 

I crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24
a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione di cui al
punto 3, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario,
a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del
sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Ai sensi dell’articolo 122, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, la quota dei crediti
d’imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata
comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a
rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

Dottoressa Federica Ercole
Corso Vittorio Emanuele II 172
Torino,  10138