1) Regime forfettario 2023: ambito soggettivo e requisiti di accesso
Il regime forfettario, sostitutivo all’Irpef, è riservato solo ai contribuenti persone fisiche, senza limiti di età, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, punto 2.2).
Gli esclusi sono: tutte le società, sia di persone che di capitali, qualunque sia il loro fatturato o anzianità fiscale.
Il contribuente, per accedere al regime in oggetto, facendo riferimento all’anno precedente, deve verificare di:
– non aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno (nel caso di inizio attività in corso d’anno), superiori a 85.000 euro;
– non aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore ad euro 20.000 lordi per dipendenti o collaboratori.
In virtù della novità apportata dalle Legge di Bilancio 2023, che ha sostituito il tetto di reddito, da quest’anno possono mantenere il regime anche coloro che nel 2022 hanno superato la soglia di 65.000 euro precedentemente prevista e che sarebbero stati obbligati a transitare nel regime IVA ordinario.
Si escludono: dal limite di 85.000 euro i compensi di natura occasionale qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art.67 co.1 lett i) e l) del TUIR; dal limite di 20.000 euro i compensi erogati per prestazioni di natura occasionale.
2) Cause di esclusione dal regime forfettario 2023
Non possono accedere al regime forfettario i contribuenti che:
– si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
– risultano non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
– effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili (art. 10 co.1 n.8 DPR 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi (art.53 co.1 DL 331/93);
– partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività ad associazioni, società di persone, società familiari, controllano s.r.l. o associazioni professionali che operano nello stesso settore di attività;
– esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti (la causa di esclusione non opera nei confronti dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti e professioni);
– conseguono un reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 (la soglia non deve essere verificata se il rapporto è cessato).