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07/04/2020

Fallimenti improcedibili fino al 30 giugno

Rinvio a settembre 2021 per il codice della crisi. Ma anche congelamento delle istanza di fallimento dal 9 marzo a al 30 giugno. E poi, una serie di interventi su concordati e accordi di ristrutturazione. La bozza di decreto legge in discussione ieri sera al Consiglio dei ministri interviene anche sulla legislazione della crisi d’impresa, disponendo innanzitutto il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi ora previsto per il prossimo 15 agosto. La nuova data è il 1° settembre 2021. Slittamento ampio quindi che, a livello sistematico, si giustifica da una parte con l’opportunità di non mettere gli operatori davanti a novità giuridiche assolute in una fase di sofferenza economia, dall’altra con la necessità di evitare che il Codice in un momento di crisi di disponibilità delle risorse per ristrutturazioni significative possa mancare il suo obiettivo.

Nella bozza di decreto è stata poi inserita anche la sottrazione temporanea delle imprese ai procedimenti di apertura di fallimento e di stato di insolvenza. Così, fino al 30 giugno sono improcedibili i ricorsi per fallimento a carico delle imprese di dimensioni tali da non potere essere soggette ad amministrazione straordinaria. Stop anche alle autorichieste di fallimento, quelle presentate dall’imprenditore, ma non anche di quelle avanzate dal pubblico ministero accompagnate dall’emissione di provvedimenti cautelari.

Dottoressa Federica Ercole
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Torino,  10138