13/04/2023
Quali sono le scadenze delle agevolazioni fiscali relativi agli interventi edilizi (diversi dal Superbonus)? UN calendario aggiornato, riassunto in schemi operativi, con le date di scadenza e le percentuali di fruizione.
Per quanto riguarda i bonus edilizi diversi dal Superbonus, nel quadro normativo attuale occorre fare una distinzione:
SCADENZA BONUS | |
Sismabonus ordinario | 50%, 70%, 75%, 80%, 85% fino al 2024 |
Ecobonus ordinario | con una detrazione pari a 50% o 65% e tetti di spesa variabili in funzione degli interventi fino al 2024 |
Bonus verde | 36% (limiti di spesa di 5 mila euro) fino al 2024 |
Bonus ristrutturazione | 50% fino al 2024 |
Bonus mobili | 8.000 euro per l’anno 2023 e 5.000 euro per l’anno 2024 |
Bonus Barriere Architettoniche | 75 % fino al 2025 |
Bonus Casa Green | detrazione Irpef del 50% sull’ importo dell’IVA per il 2023 |
Le principali novità del 2023 dei bonus edilizi:
a) Bonus mobili. Rimodulato l’importo della detrazione prevista per l’acquisto di mobili e di grandi. Dunque, la nuova disposizione prevede che all’art. 16, c. 2, secondo periodo, DL 63/2013, conv. in L. 90/2013 in materia di detrazioni fiscali collegate agli interventi di ristrutturazione edilizia, le parole: «e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: 8.000 euro per l’anno 2023 e 5.000 euro per l’anno 2024».
b) Bonus barriere architettoniche. La Legge di Bilancio 2023 contiene alcune novità sul bonus finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche con l’agevolazione del 75%. In particolare, la disposizione in commento prevede la proroga al 31 dicembre 2025. La normativa contiene una novità rispetto alla previgente previsione. Invero, l’art. 119-ter, c. 4-bis, DL 34/2020 precisa che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori in esame è necessaria “la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio”.
Il Legislatore, dunque, ai fini di “facilitare” l’approvazione dei lavori in esame, ha posto come condizione “minima” la maggioranza semplice, ovvero la medesima maggioranza richiesta anche per l’approvazione dei lavori oggetto del Superbonus.
c) Bonus Casa Green. La Legge di Bilancio 2023 ha previsto che chi acquista direttamente dall’impresa costruttrice entro il 31 dicembre 2023 un immobile di classe energetica A o B può beneficiare del bonus case green. Invero, l’art. 1 c. 76 L. 197/2022 prevede che ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La destinazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.
Nuovi limiti temporali per la cessione del credito/sconto in fattura e proroghe delle comunicazioni al fisco
A partire dal 17 febbraio 2023, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano le spese per le quali si possono ottenete bonus edilizi, optare per lo sconto in fattura né per la cessione del credito d’imposta. L’art. 2, comma 1, DL 11/2023 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè dal 17 febbraio 2023), in relazione agli interventi di cui all’art. 121, comma 2, DL 34/2020 non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge. Quindi, le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 DL 34/2020 non sono più consentite, sia per il Superbonus che per gli altri bonus edilizi. Tuttavia, sono previste eccezioni.
Infine, con il decreto milleproroghe DL 198/2022 conv. con la L. 14/2023, il Legislatore è intervenuto in tema di proroghe dei termini della cessione del credito e dell’invio spese edilizie condominiali.
DEROGA AL BLOCCO DELLA CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA ALTRI BONUS EDILIZI | |
Per gli interventi diversi da quelli di cui all’art. 119 DL 34/2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del DL 11/2023, quindi fino al 16 febbraio 2023: | – risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; |
– per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori; | |
– risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’art. 16 -bis, c. 3, del DPR 917/86 o ai sensi dell’art. 16, c. 1-septies, DL 63/2013 (sismabonus acquisti) |
PROROGA COMUNICAZIONI | |
Sconto in fattura/cessione del credito decreto milleproroghe 198/2022 conv. con la L. 14/2023 | la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all’art. 121 DL 34/2020, deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023. |
Interventi sulle parti comuni di edifici residenziali decreto milleproroghe 198/2022 conv. in L. 14/2023 | Prorogata al 31 marzo 2023, per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, relativi alle spese sostenute nel 2022. |
Dottoressa Federica Ercole
Corso Vittorio Emanuele II 172
Torino, 10138